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La normativa di riferimento è in particolare l’art 45 del D.Lgs. 81/2008 assieme al D.M. 15/07/2003 n. 388 e s.m.i.
Il numero dei lavoratori designati quali “addetti al primo soccorso” non è determinato dal legislatore ma viene individuato “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva”, quindi anche in funzione degli eventuali turni di lavoro, possibili assenze per malattie, ferie ecc.
In generale per ogni turno e per ogni reparto/area/edificio dovrebbe essere sempre presente almeno un addetto.
Il numero di addetti delle squadre di emergenza di primo soccorso deve essere adeguato al fine di garantire la copertura continua del servizio durante gli orari di lavoro, nonché un intervento tempestivo anche in ragione della superficie complessiva dell’azienda.
La durata dei percorsi formativi fa riferimento al gruppo al quale l’azienda appartiene:
L’aggiornamento formativo ha periodicità triennale. Il corso di “rinnovo” dura 4 ore per gli addetti delle aziende dei gruppi B e C, 6 ore per quelli delle aziende rientranti nel gruppo A.
Contattaci per sapere a quale livello di rischio appartiene la tua attività, e per programmare con noi il percorso formativo adatto alle tue esigenze.
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